Come gestire un'ispezione della Guardia di Finanza
Un'ispezione della Guardia di Finanza può arrivare senza preavviso. Scopri cosa controllano, quali documenti devono essere pronti e come comportarsi durante la verifica.
Un piatto servito al tavolo segue regole diverse rispetto allo stesso piatto confezionato per l'asporto o consegnato tramite delivery. Quando il cibo lascia il locale, il ristoratore diventa a tutti gli effetti un operatore che immette sul mercato un alimento preimballato o confezionato per la vendita: si applicano quindi le regole del Regolamento UE 1169/2011 sull'informazione al consumatore.
Questa guida spiega gli obblighi principali, le esenzioni e i consigli pratici per essere in regola senza trasformare ogni confezione in un trattato di chimica alimentare.
L'indicazione degli allergeni è obbligatoria sempre, sia per la somministrazione al tavolo sia per l'asporto. I 14 allergeni da dichiarare sono elencati nell'Allegato II del Regolamento 1169/2011: glutine, crostacei, uova, pesce, arachidi, soia, latte, frutta a guscio, sedano, senape, sesamo, anidride solforosa, lupini e molluschi.
Per l'asporto e il delivery, gli allergeni devono essere comunicati al cliente in modo chiaro e verificabile. Le opzioni sono:
La semplice dicitura «può contenere tracce di...» non sostituisce l'obbligo di indicare gli allergeni effettivamente presenti come ingredienti.
La normativa distingue tra:
La maggior parte dei piatti preparati su ordinazione per asporto e delivery rientra nella seconda categoria, il che semplifica parecchio gli obblighi. Tuttavia, se preparate in anticipo porzioni sigillate (insalate in barattolo, sughi in vasetto, dolci confezionati), queste diventano alimenti preimballati a tutti gli effetti.
Per gli alimenti confezionati al momento della vendita (il caso più comune nel delivery), le informazioni minime obbligatorie sono:
Per gli alimenti preimballati, servono anche: elenco completo degli ingredienti in ordine decrescente, peso netto, data di scadenza o TMC, lotto, nome e sede del produttore.
Quando il ristorante utilizza una piattaforma di delivery (Deliveroo, Glovo, Just Eat, ecc.), la responsabilità dell'etichettatura e della sicurezza alimentare resta del ristoratore, non della piattaforma. Il rider è un semplice trasportatore.
Questo significa che:
Molte piattaforme mettono a disposizione campi specifici per gli allergeni nel pannello di gestione del menu: compilateli con attenzione, non lasciateli vuoti.
Le sanzioni previste dal D.Lgs. 231/2017 (che attua il Regolamento 1169/2011 in Italia) vanno da 500 a 24.000 euro per le violazioni relative all'informazione al consumatore. La mancata indicazione degli allergeni è considerata una violazione grave e può portare anche a provvedimenti di sospensione dell'attività da parte dell'ASL.
Il sistema più efficiente per un ristorante che fa asporto e delivery è:
Un investimento minimo in etichette adesive e in un database interno degli ingredienti vi mette al riparo da contestazioni, sanzioni e — soprattutto — dal rischio di provocare reazioni allergiche gravi ai vostri clienti.
Dipende. Se il piatto è preparato al momento dell'ordine (non preimballato), basta indicare denominazione e allergeni. Se invece confezionate porzioni in anticipo in involucri sigillati, serve l'etichetta completa con tutti gli ingredienti, peso netto, scadenza e dati del produttore.
Il ristoratore è sempre il responsabile, non la piattaforma di delivery né il rider. Gli allergeni devono essere indicati sia sul menu della piattaforma sia sulla confezione o su un foglio allegato all'ordine.
Le sanzioni vanno da 500 a 24.000 euro ai sensi del D.Lgs. 231/2017. Nei casi più gravi, l'ASL può disporre la sospensione dell'attività. È una delle violazioni più controllate durante le ispezioni.
Un'ispezione della Guardia di Finanza può arrivare senza preavviso. Scopri cosa controllano, quali documenti devono essere pronti e come comportarsi durante la verifica.
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